Relatore per la maggioranza per la VI Commissione
Data: 
Lunedì, 14 Novembre, 2016
Nome: 
Giovanni Sanga

 A.C. 4110-A

Testo Integrale

Il decreto-legge in esame reca una serie di misure a favore dei contribuenti e dei cittadini che, come vedremo meglio in seguito, sono state potenziate in modo significativo nel corso dell'esame parlamentare. 
Colgo qui l'occasione per ringraziare tutte le parti politiche di aver partecipato attivamente alla discussione e di aver consentito l'approfondimento del merito delle questioni, con l'obiettivo comune di migliorare il provvedimento. 
A questo risultato si aggiunge anche la considerazione che il decreto legge al nostro esame contribuisce in modo consistente alla manovra di bilancio che andremo a esaminare nei prossimi giorni, portando una dote iniziale di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
Mi preme segnalare che tale dote è stata incrementata nel corso dell'esame parlamentare di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018. 
Inoltre, l'aumento di 30 milioni delle risorse destinate al tax credit per il cinema e l'audiovisivo è stato compensato nel 2016 con una maggiore riduzione delle spese dei Ministeri, già prevista nella versione originale per 451,83 milioni di euro. 
Tali maggiori entrate derivano da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che si sta evolvendo da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli successivi, a promotore della tax compliance dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e connessi pagamenti operati dalle aziende; tale nuovo approccio, avviato con la dichiarazione precompilata introdotta lo scorso anno, si arricchisce ora con l'acquisizione periodica dei dati delle fatture, volta a consentire un'azione di confronto pre-dichiarativo improntato alla trasparenza e con il nutrito pacchetto di semplificazioni fiscali, introdotto nel corso dell'esame parlamentare – che intende proprio promuovere una nuova stagione del rapporto con il fisco. 
Queste risorse, quindi, insieme a quelle derivanti, per il solo anno 2017, dalla voluntary disclosure (pari a 1.600 milioni di euro, come stabilito dall'articolo 86 del disegno di legge di bilancio) sono destinate – nella manovra di bilancio – al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra l'altro con: 
la proroga e il rafforzamento della maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare per gli investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico; 
l'introduzione di una nuova imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese; 
la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici e di un ampio pacchetto di ulteriori misure fiscali a favore della crescita che analizzeremo meglio nei prossimi giorni.

Passando all'illustrazione del decreto-legge, mi soffermerò sulle questioni principali. 
L'articolo 1 dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia (ad esclusione di Equitalia Giustizia) di e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza dei Ministro dell'economia e delle finanze. 
Per il personale trasferito al nuovo ente – incluso quello a tempo determinato fino a scadenza – non è più richiesto il superamento di una procedura di selezione e verifica delle competenze; si prevede invece la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dell'ente stesso (comma 9). Inoltre, si limita ai soli contratti di lavoro subordinato il divieto di assunzione posto per le società del gruppo Equitalia (comma 1). 
Si consente al nuovo ente di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate (comma 3). 
Si pongono le basi affinché lo statuto dell'ente sia elaborato anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione (comma 5). 
Viene precisato che nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale (comma 5). 
Si chiarisce che l'atto aggiuntivo alla convenzione tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, deve altresì seguire criteri di trasparenza, che consentano di risalire con certezza al debito originario. A tal fine è possibile istituire uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti (comma 13, letterali). 
A tutela di questi principi, si introduce, da una parte, il parere parlamentare sulla predetta convenzione (comma 13-bis) e, dall'altra, l'obbligo per nuovo ente di redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione (comma 14-bis). 
Per garantire la funzionalità delle agenzie fiscali nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali, si proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza. 
All'articolo 2, in materia di riscossione degli enti locali, si estende al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono deliberare, dal 1o luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali. Per garantire il rispetto dei principi in materia di concorrenza e accesso al mercato, viene abrogata quindi la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, agli enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. 
L'articolo 3, che favorisce l'accesso dell'Agenzia delle entrate e del nuovo ente alle banche dati e alle informazioni per le attività di riscossione e per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità, non è stato modificato. 
L'articolo 4, che abolisce lo spesometro, introduce una serie di misure per il recupero dell'evasione, a partire dalla comunicazione analitica dei dati riguardanti le fatture emesse e ricevute e le liquidazioni periodiche IVA. 
Nel corso dell'esame parlamentare sono stati in primo luogo corretti i termini per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture: quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non 28 febbraio). Per il primo anno di applicazione si prevede che la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Si anticipa di un anno la soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi cosiddetta black list (comma 1, articolo 21, comma 1, 4 e 5). 
Sono esonerati da tali adempimenti i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA (comma 1 articolo 21). Sono stabilite modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi  pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici (comma 1, articolo 21, comma 3). 
Si introduce un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, che viene incrementato di 50 euro per coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato (commi 1 e 2). 
Si estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati. Si attribuisce un ulteriore credito d'imposta di 50 euro – per un solo anno – a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione attraverso il Sistema di interscambio. 
Sono ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. (comma 3). 
Dal 1o gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi cosiddetta black list.
Sono inoltre semplificati gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1o febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5). 
Viene modificata la modalità di calcolo dell'aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, includendo nel calcolo, dal 1o gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con modalità telematiche (comma 6, lettera a-bis)). 
I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi. (comma 6, lettera a-ter)). 
Infine sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta. (commi 7 e 8). 
Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. 
Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA. Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA (comma 7). 
È esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso (comma 8-bis). 
Il nuovo articolo 4-bis disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. 
L'articolo 4-ter introduce numerose novità in tema di accise, tra le quali ricordo la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA) (lettera a)); l'estensione dei rimborsi d'accisa (articolo 14 TUA) anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità; l'aumento da 10,32 a 30 euro dell'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso (lettera b)). Sono istituite forme di contraddittorio con il contribuente (lettera d)). 
Si introduce una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante (introdotto articolo 244-ter TUA) che viene assoggettato a imposta con aliquota paria a 403,22 euro per mille litri (introdotto numero 4-bis, tabella A allegata al Testo Unico Acc se, lettera o)). 
Sono modificate le norme sul deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa (articolo 25 TUA) i (lettera g)). 
Viene chiarito che alcol e bevande alcoliche sono esenti dall'accisa – una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria – non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante (articolo 27 TUA, lettera h)). 
Viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche (articolo 28 TUA), chiarendo che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in regime di deposito fiscale. 
Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra (articolo 35 TUA). Viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. (lettera l)). 
Per quanto riguarda invece il vino (che, si ricorda, in Italia si produce ad accisa zero), sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano (articolo 37 TUA) in vigenza di aliquota zero (lettere m) e n)). 
L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i produttori agricoli (comma 1). 
La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, viene estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, (comma 1-bis). 
Si modifica la disciplina relativa allo scomputo dall'imposta delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, si consente di scegliere se scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovvero dall'imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate (comma 2-bis). 
L'articolo 5-bis autorizza l'Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1o aprile 2010. La pretesa tributaria è estinta pagando almeno il venti per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi interessi, indennità di mora e sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in un massimo di sette rate annuali. 
L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1). 
Si estende la procedura ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 2016. Viene stabilito che il pagamento sia in ogni caso dilazionato in rate. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018 (comma 1). 

Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata (comma 2). 
Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018 (comma 3). 
Si precisa quali informazioni devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; si dispone che entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione comunichi al debitore per quali carichi – affidati nel 2016 – non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali) (commi 3-bis e 3-ter). 
È introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, che possono essere rateizzati (comma 4-bis). 
La domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. (comma 5). 
Nella definizione agevolata sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. (commi 9-bis e 9-ter).
Si chiarisce l'inclusione, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata: 
delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali; 
delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, precisando che in tal caso la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento (comma 10 e 11).

Si posticipa dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 12). 
Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 2017). (comma 12-bis). 
Si chiarisce che la prededucibilità opera sia per i debitori soggetti a procedure concorsuali, sia nel caso di procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa contemplate nella legge fallimentare (comma 13). 
Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato (comma 13-bis). 
Con l'articolo 6-bis si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 
L'articolo 6-ter estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018. 
L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 
Nel corso dell'esame parlamentare è stata ammessa l'istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali (comma 1, articolo 5-octies, commi 1 e 3). 
Nel caso in cui la collaborazione volontaria riguarda i contanti o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti (comma 1, articolo 5-octies, comma 3). 
Per i contribuenti che si sono avvalsi della voluntary disclosure non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 2). 
Sono infine introdotte (comma 3) disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. 
L'articolo 7-bis abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti. 
L'articolo 7-quater reca un consistente pacchetto di semplificazioni fiscali, intervenendo in materia di contenuti e termini per la presentazione delle dichiarazioni, modalità di trasmissione, presunzioni legali, spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, gli immobili situati all'estero, cedolare secca sugli affitti, imposta di bollo per gli assegni, proroga tacita delle opzioni esercitabili ai sensi del TUIR, tassazione di gruppo consolidato mondiale, tonnage tax, pagamenti superiori a 1000 euro, garanzia sui rimborsi IVA, obblighi dichiarativi connessi all'opzione per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti, modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, apertura delle conservatorie l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, spese di giustizia, imposta di registro, chiusura delle partite IVA inattive, sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, disciplina dei CAF e dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, dichiarazione precompilata, infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti. 
L'articolo 7-quinquies introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. 
L'articolo 7-sexies dispone che, ove il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alle soglie di legge, in alternativa all'uscita dal regime può chiedere che sull'eccedenza sia applicata un'imposta sostitutiva al 27 per cento. 
L'articolo 7-septies aggiunte norme sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese operanti nel settore della geotermia. 
L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. 
È introdotto il comma 1-ter, che incrementa il Fondo di 4 milioni per il 2016 per sostenere gli accordi (conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015), concernenti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di solidarietà. 
L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione «Ippocrate» –. La richiamata autorizzazione di spesa si applica anche al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite United Nations Support mission in Lybia (Unsmil). Vengono disciplinati, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e si prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. E specificata la data della decorrenza della autorizzazione di spesa relativa alle missioni «Ippocrate» e LTNMSIL in Libia (14 settembre 2016). 
L'articolo 10 è stato integralmente riformulato nel corso dell'esame in sede referente. Si conferma al comma 1 l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma se ne precisa la finalizzazione. È infatti stabilito che le risorse per il 2016 sono utilizzate anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria e quelle assegnate per il 2018 finanziario gli interventi relativi a «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge» ivi inclusi quelli indicati nella parte programmatica del contratto di programma aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFT) S.p.A. Si prevede, contestualmente, anche l'approvazione del medesimo aggiornamento 2016 al contratto di programma. 
L'articolo 10-bis autorizza una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la linea Milano Saronno. 
L'articolo 11, sul trasporto regionale, attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania e un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise. 
Si introduce l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture e trasporti, su indicazione delle regioni, di presentare alla Camera dei deputati una relazione annuale, entro il primo settembre, sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale. 
L'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. 
È aggiunto il comma 2-bis il quale, integrando la disciplina dei c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. 

Il nuovo articolo 12-bis reca interventi per le popolazioni rom e sinti. 
L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico. 
È aggiunto il comma 1-bis, il quale istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. 
In materia di accesso al credito delle imprese agricole, si prevede che (comma 2) le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto de minimis nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. 
È introdotta la riserva per gli imprenditori agricoli di una quota nell'ambito dei contributi sui premi assicurativi per polizze innovative, fino a 10 milioni di euro e per l'anno 2017, per la copertura del rischio aziendale nel settore del grano. (comma 2-bis). 
Sono stati, poi, aggiunti quattro nuovi commi con i quali si stabilisce che ISMEA non è vincolata a rispettare il diritto di prelazione agraria per la vendita di terreni, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta «Banca delle terre agricole», o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. 
L'articolo 14 incrementa (da 30) a 60 milioni di euro per il 2016 le risorse aggiuntive per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. 
È aggiunto il comma 1-bis, che modifica la disciplina in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. 
È aggiunto il comma 1-ter che dispone che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possano essere destinati (oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali) anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. 
All'articolo 15, che reca la copertura del provvedimento, è introdotto il comma 3-bis, il quale puntualizza la natura risarcitoria della rendita per inabilità permanente erogata dall'I.N.A.I.L., in riferimento al danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio (o malattia professionale) invalidante, la quale, nel contempo, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari. 
L'articolo 7-quater reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale. 
1. All'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) le parole: «o compensi» sono soppresse; 
b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono aggiunte le seguenti: «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili».

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti  principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti». 
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma 2. 
4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
5. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel secondo periodo dopo le parole: «alimenti e bevande» sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di viaggio e trasporto». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. 
6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: 
«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematica dell'atto nell'area riservata del sito informatica di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatica di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,  

all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni al primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
8. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da «risultante» a «7 marzo 2005, n. 82,» Sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1o giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica. 
11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.  12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-terdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. 
14. All'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo». 
15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo di imposta 2016. 
16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.». 
17. È sospeso dal 1o agosto al 4 settembre il termine di 30 giorni di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. 
17-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. 
18. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno»; le parole «entro il giorno 16», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «compresa quella unificata,» ovunque ricorrano, sono soppresse. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017. 
19. Agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.». 
20. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 la lettera e) è soppressa. 
21. La disposizione di cui al comma 20 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017. 
22. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i versamenti sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».  23. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.». 
24. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione. 
25. Il comma 24 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 
26. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'espressione «mancato rinnovo», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «revoca»; 
b) all'articolo 115, nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»; 
c) all'articolo 117, nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione di intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»; 
d) all'articolo 124: 
1) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale  

attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.»; 
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
«4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.»; 
e) all'articolo 125: 
1) nel comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)»; 
2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»; 
f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
«1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»; 
g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio,».

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 26. 
28. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
29. Le disposizioni di cui ai commi da 26 a 28 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
30. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è soppressa. 
31. All'articolo 38-bis, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: «15.000» è sostituita dall'espressione: «30.000». 
32. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 20: 
1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta  

liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine. 
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso»; 
2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20.».

33. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 
34. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
35. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dal 1o luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante: 
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
b) contrassegni sostitutivi; 
c) carte di debito o prepagate; 
d) modalità telematiche; 
e) altri strumenti di pagamento elettronico.».

36. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 35 sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
37. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: «Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11.». 
38. Le disposizioni di cui al comma 37 entrano in vigore il 1o febbraio 2017. 
39. A decorrere dal 1o luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore  

dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545. 
40. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. 
41. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 73, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
1) «2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.»; 
2) «2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito, va motivata dall'ufficio giudiziario, con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»; 
b) all'articolo 73-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
1) al comma 1, le parole «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni»; 
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73».

42. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi»; 
b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: «le sentenze» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri atti degli organi giurisdizionali». 
c) all'articolo 60, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
1) dopo le parole «Nelle sentenze» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri atti degli organi giurisdizionali»; 
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito applicativo dell'articolo 59, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.». 

43. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: 
«15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.».

44. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività», sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività». 
45. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e e) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni.

46. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
«3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».

47. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.» sono sostituite dalle seguenti: «Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».